Agenzia delle Entrate: abolizione tassa possesso del televisore (Canone RAI) agli over 75
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato tramite comunicato stampa che è possibile applicare la disposizione, prevista nella Finanziaria 2008, che elimina il pagamento della tassa di possesso del televisore, ovvero il Canone RAI, a chi ha più di 75 anni. Accolta anche la richiesta fatta da Adiconsum – dichiara Pietro Giordano, Segretario nazionale – che chiedeva […]
di Redazione / 25.09.2010
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato tramite comunicato stampa che è possibile applicare la disposizione, prevista nella Finanziaria 2008, che elimina il pagamento della tassa di possesso del televisore, ovvero il Canone RAI, a chi ha più di 75 anni.
Accolta anche la richiesta fatta da Adiconsum – dichiara Pietro Giordano, Segretario nazionale – che chiedeva l’abolizione dei limiti quantitativi alla fruizione del beneficio e quindi la possibilità per tutti coloro in possesso dei requisiti di avere diritto all’esenzione del canone dal 2008. Altra buona notizia è che si ha diritto a non pagare i canoni regressi.
I requisiti per non pagare il canone Rai sono:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
- possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità.
Altre informazioni utili:
– per avere diritto all’esenzione occorre inviare un apposito modulo (pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), entro il 30 aprile di ogni anno al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO oppure consegnata a mano presso un ufficio locale o territoriale, ove già istituito, dell’Agenzia delle Entrate. Se non cambiano i requisiti non è necessario ripetere l’invio del modulo ogni anno;
– per l’esenzione dell’anno in corso occorre inviare il modulo entro il prossimo 30 novembre;
– anche chi, negli anni passati, non ha pagato o deve chiedere il rimborso, deve compilare ed inviare il modulo entro il 30 novembre. Chi ha già fatto domanda di esenzione otterrà il rimborso richiesto.
NOTA:
La Circolare N. 46/E del 20 settembre 2010 spiega come precedere per ottenere l’esenzione, mentre per assistenza rivolgersi ai patronati e agli sportelli territoriali di Adiconsum (www.adiconsum.it)